L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) è il documento tecnico che descrive le caratteristiche energetiche di un immobile, identificandone il consumo e l'efficienza.
Deve essere redatto da un tecnico abilitato che ha il compito di consegnarlo alle Regioni o alle Provincie Autonome così che possano mantenere aggiornato il catasto energetico. Attraverso il SIAPE (Sistema Informativo Nazionale degli APE) vengono raccolti in un’unica banca dati tutti gli APE di edifici e unità immobiliari presenti sul territorio nazionale, restituendo un’immagine, seppur parziale, dello stato dell’arte dell’efficienza energetica del parco edilizio italiano.
Lo Studio Tecnico JRM, con sede a Cassinelle e attivo in tutta la zona di Acqui Terme e della Valle Bormida, offre un servizio di certificazione rapido, professionale e conforme alle normative SICEE della Regione Piemonte.
Dal 2015, con l’entrata in vigore del D.M. 26/06/2015, l’APE ha ufficialmente sostituito il vecchio ACE (Attestato di Certificazione Energetica), uniformando il modello di rilevazione su tutto il territorio nazionale.
Non si tratta di un semplice adempimento burocratico, ma di una vera e propria "carta d'identità" dell'immobile. Attraverso l'APE, il cittadino può conoscere nel dettaglio i consumi energetici, l'efficienza degli impianti installati e l'impatto ambientale in termini di emissioni di $CO_2$. Questo documento è fondamentale per valutare consapevolmente i costi di gestione e pianificare eventuali interventi di miglioramento qualitativo dell'abitazione.
La normativa vigente impone la redazione e l'allegazione dell'attestato in tutti i casi in cui la trasparenza sulle prestazioni energetiche è prioritaria. Nello specifico, l'APE è richiesto per:
Nuove Costruzioni: Edifici i cui titoli abilitativi sono stati presentati dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 192/2005.
Ristrutturazioni Importanti: Interventi che coinvolgono oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio (comprese tutte le unità immobiliari che lo compongono) e che possono includere il rifacimento dell'impianto termico.
Compravendita immobiliare: Nei trasferimenti a titolo oneroso, è dovere del venditore produrre il documento e consegnarlo all'acquirente, ufficializzando il passaggio durante il rogito notarile.
Locazione: Per ogni nuovo contratto di affitto, il conduttore deve dichiarare di aver ricevuto le informazioni relative alle prestazioni energetiche. La mancata presentazione espone a sanzioni amministrative tra 1.000 € e 4.000 € (cifra dimezzata se il contratto ha durata inferiore ai 3 anni).
Trasferimenti a titolo gratuito: Obbligatorio anche per le donazioni, mentre resta esclusa la successione ereditaria.
Annunci Immobiliari: Le agenzie devono disporre dell'APE già in fase di pubblicazione dell'annuncio, per permettere ai potenziali interessati una scelta d'acquisto o affitto basata su dati reali di consumo.
Occorre inoltre produrlo per:
Edifici Pubblici: Obbligo di redazione per superfici utili superiori a 250 m². Se l'immobile supera i 500 m² (come nel caso di istituti scolastici o uffici comunali), il documento deve essere obbligatoriamente affisso all'ingresso.
Gestione Calore: L'APE è richiesto per tutti i contratti relativi alla gestione degli impianti termici negli edifici pubblici.
Per garantire la massima precisione nella classificazione energetica, lo Studio JRM segue un protocollo rigoroso. Ecco cosa è necessario e come si svolge l'attività dell'Ingegnere:
1. Documentazione a cura del Committente
Per avviare la pratica, il cliente dovrà fornire:
Planimetria e visura catastale aggiornate.
Libretto di impianto (se autonomo) o di centrale (se centralizzato) completo di bollino attestante l’ultima analisi dei fumi.
Documento d’identità del proprietario o del conduttore (in caso di locazione).
Dati condominiali (se applicabile): Numero di unità immobiliari servite dal medesimo impianto termico, millesimi di proprietà e millesimi di riscaldamento (per condomini contabilizzati).
Documenti integrativi : Schema impiantistico (ex D.M. 37/2008) e/o relazione energetica di progetto (ex L.10/91). Questi documenti rendono le operazioni di redazione molto più agevoli e precise.
Storico interventi: Informazioni su lavori effettuati post-edificazione, se regolarmente denunciati presso lo Sportello Edilizia comunale.
2. Operazioni a cura dello Studio JRM (Sopralluogo)
Durante l'ispezione presso l'immobile a Ovada, Acqui Terme o zone limitrofe, l'Ingegnere provvederà personalmente a:
Rilievo geometrico: Non è necessario che il committente provveda autonomamente; il tecnico rileva le misure necessarie in sede di sopralluogo.
Rilievo tecnologico: Analisi degli spessori murari, delle stratigrafie e del verso di dispersione.
Censimento tecnico: Analisi dei ponti termici, rilievo dettagliato degli infissi, delle coperture e mappatura delle zone termiche dell'immobile.
La diagnosi energetica e la certificazione energetica (APE) non sono la stessa cosa. O almeno non più.
A livello europeo, l’APE (di cui alla direttiva 2010/31/UE, come modificata dalla direttiva 844/2018/UE), non è più equivalente ad una diagnosi energetica, come era, invece, ai sensi dell’art. 12.3 della direttiva 2006/32/CE.
Diagnosi energetica e APE hanno una parte delle attività in comune, ma scopi diversi.
L’APE, così come definitivo in Italia dal D.Lgs. 192/2005, è un documento rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica. È redatto in conformità alle disposizioni del D.M. 26 giugno 2015 (D.M. linee guida APE) Contiene alcune informazioni che sono alla base della diagnosi energetica. Sono comunque due processi diversi, che restituiscono informazioni sull’immobile distinte.
L’APE si basa su un calcolo standard, a differenza diagnosi energetica in cui il calcolo viene adattato all’utenza secondo dati non standard.
L’obiettivo della diagnosi energetica è determinare i consumi reali dell’attività in analisi, al fine di ricercare eventuali consumi anomali e indicare eventuali interventi migliorativi per ottenere un risparmio energetico.
La certificazione energetica valuta le prestazioni energetiche di un immobile solo in base alle caratteristiche costruttive dello stesso, non valuta i consumi effettivi. Ci restituisce semplicemente il consumo energetico potenziale dello stabile in analisi. Non valuta i consumi di energia elettrica, ma si limita alle prestazioni energetiche per il riscaldamento degli edifici e la produzione di acqua calda e quindi ai consumi di combustibile per l’impianto termico.
Di seguito delineiamo le caratteristiche di entrambe e facciamo un confronto dettagliato.
Diagnosi energetica
La diagnosi energetica è un’analisi specifica delle condizioni energetiche (impianti e involucro) in cui si presenta l’edificio nello stato di fatto e di una serie di valutazioni volte a ridurre i consumi dell’immobile. È obbligatoria in caso di ristrutturazione o sostituzione impianto (> 100 kW), come previsto dal D.M. requisiti minimi (D.M. 26 giugno 2015), allegato 1.
Secondo l’allegato 1 del D.M. requisiti minimi:
Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW, ivi compreso il distacco dall’impianto centralizzato anche di un solo utente/condomino, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione).
La diagnosi energetica deve considerare alcuni elementi:
impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici;
impianto centralizzato di cogenerazione;
stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto legislativo n. 102 del 2014;
per gli edifici non residenziali, l’installazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti conforme al livello B della norma EN15232.
Operare localmente ci permette di offrire un servizio di prossimità con vantaggi concreti:
Sopralluogo Certificato: Effettuiamo sempre il rilievo tecnico diretto, garantendo la validità legale dell'attestato e proteggendoti da future contestazioni.
Consulenza Energetica: Ogni APE include raccomandazioni tecniche per migliorare l'efficienza dell'immobile, aiutandoti a pianificare eventuali interventi migliorativi.
Gestione Pratiche SICEE: Gestione completa del caricamento sul portale della Regione Piemonte.
Hai urgenza per un rogito o un contratto d'affitto? Contatta lo Studio Tecnico JRM per una consulenza o un preventivo immediato per il tuo immobile a Ovada, Acqui Terme e dintorni.